LA PATENTE NAUTICA
Il nuovo regolamento sulle patenti nautiche e` entrato in vigore dal 16 gennaio
'98 ed e` stato pubblicato integralmente sulla rivista "Nautica" n. 430,
febbraio '98.
Rivediamo sinteticamente la disciplina sulle abilitazioni per il comando e la
condotta delle unita` da diporto, navi comprese (quelle che superano i 24 metri
fuori tutto), che finalmente sono denominate patenti nautiche, con termine piu`
comprensibile da tutti. Le nuove norme hanno anche confermato il limite di
potenza massima dei motori conducibili senza patente.
La patente nautica e` obbligatoria nei seguenti casi:
1) Per la navigazione con natante e imbarcazioni nelle acque interne e nelle
acque marittime entro sei miglia dalla costa
, quando a bordo sia installato un motore con potenza superiore a 30 kW o a
40.8 Cv e, comunque, con cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due
tempi o a 1000 cc, se a carburazione a 4 tempi fuoribordo o a 1300 cc, se a
carburazione a 4 tempi entrobordo o a 2000 cc, se a motore diesel; ciò vuol
dire che se la potenza massima rientra nella norma, cioè e` uguale o inferiore a
40.8 Cv, ma la cilindrata supera quelle indicate sopra scatta l'obbligo della
patente, e viceversa.
2) Per tutte le unita` in navigazione oltre le sei miglia dalla costa
, indipendentemente dalla motorizzazione.
Ricordiamo che quando il limite della potenza massima senza patente fu portato
da 25 a 75 HP, con un decreto legge in iter modificato all'uopo dal ministro
Caravale - provvedimento che fu reiterato molte volte, fino a prendere iln.
535, del 21.10.96 (G.U. n 248 del 22.10.96) e poi approvato con la legge di
conversione n. 647 del 23.12.96 (G.U. n. 300 del 23.12.96), però col limite
ridotto a 40.8 HP - si levò un coro di proteste talmente alto da costringere il
Ministro a fare marcia indietro. Il provvedimento si e` dimostrato invece
efficace, elevando le dimensioni e quindi la sicurezza dei natanti (e di quelle
imbarcazioni che venivano utilizzate come natanti proprio per non dover
prendere la patente nautica) senza che si siano minimamente verificati quegli
incidenti e quegli inconvenienti evocati da tante cassandre, abilmente
sollecitate da chi invece aveva interessi corporativi, siamo convinti che
nessun inconveniente si sarebbe manifestato se il limite fosse restato a 75 HP,
perche`, ai fini della vera sicurezza, legando la potenza minima e massima al
peso dell'unita` e all'eta` maggiorenne del conduttore, come da noi proposto, la
pericolosita` non sarebbe cresciuta, mentre si sarebbe ulteriormente
incrementata la sicurezza della navigazione su mezzi che devono fuggire il
maltempo e non affrontarlo - Purtroppo c'e` troppa gente che pontifica per
politica dietro a un tavolino cercando di crearsi centri di potere e... di
guadagno e che spesso non ha mai messo piede su una barca e nulla comprende
delle esigenze di chi va in barca. Ma ormai il limite dei 40.8 accettato da
tutti non ha dato luogo a inconvenienti e non se ne prevede per ora la
modifica, in attesa di una direttiva comunitaria per il riavvicinamento delle
norme in materia di abilitazione.
Perciò, al momento di un eventuale controllo, si deve soltanto dimostrare di
essere in possesso della patente necessaria per la navigazione effettivamente
svolta.
Patenti e distanze di navigazione
Ancora una volta richiamiamo l'attenzione del lettore sul fatto che, grazie
alle nuove normative, per la patente, come per le dotazioni di sicurezza, vige
il principio della distanza di navigazione dalla costa, cioè il tipo di patente
da possedere non e` riferito all'abilitazione dell'unita` sulla quale ci si
trova, ma alla effettiva distanza dalla costa ove la navigazione e`
effettivamente svolta, fermo restando che nessun mezzo a motore può essere
condotto senza patente quando la potenza massima supera i 40.8 HP ecc., anche a
meno di 300 metri da terra.
Perciò, al momento di un eventuale controllo, si deve soltanto dimostrare di
essere in possesso della patente necessaria per la navigazione effettivamente
svolta.
La normativa ha anche recepito alcuni principi stabiliti da sentenze della
magistratura: e` possibile condurre un'unita` con licenza di navigazione senza
limiti anche con la patente inferiore, cioè entro 12 miglia, se la navigazione
non supera tale limite; al timone può esservi anche una persona non in possesso
di abilitazione o di abilitazione inadeguata, se a bordo c'e` un patentato
abilitato per la navigazione in corso, che rimane responsabile della
conduzione.
Ci sembra giusto, a questo punto, dare atto all'estensore del Regolamento di
aver pienamente recepito lo spirito di semplificazione desiderato dal Ministro
Burlando e anche la necessita` di trasparenza amministrativa, introducendo
inoltre ampiamente l'autocertificazione prevista dalla legge Bassanini (n. 127
del 15.5.97).
Infine, altra innovazione molto importante, con il nuovo Regolamento e` stato
stabilito l'immediato rilascio della patente una volta superate le prove
d'esame.
Domanda d'ammissione all'esame
Il modello di domanda allegato al regolamento e` multiuso, cioè può essere
utilizzato per l'autocertificazione dei dati personali, per la richiesta di
ammissione agli esami, per la convalida delle abilitazioni, per la richiesta di
rilascio della patente a coloro che sono in possesso di titoli professionali
marittimi, per il rilascio del duplicato delle patenti nonche` per le
comunicazioni relative al cambio di residenza.
Va presentata agli uffici provinciali della MCTC o alla competete autorita`
marittima in duplice copia, di cui una in bollo, corredata dal certificato
medico di idoneita`, rilasciato da un medico pubblico con funzioni in materia
medico-legale, da due foto formato tessera e infine dalle ricevute
dell'avvenuto pagamento della tassa d'esame.
Tipi di patente, insieme vela e motore, limitazione al solo motore
Le patenti ora sono tre:
-
entro 12 miglia dalla costa;
-
senza alcun limite dalla costa;
-
per navi da diporto.
Infatti, adesso la patente nautica e` unica e comprende le abilitazioni alla
navigazione entro 12 miglia dalla costa e senza alcun limite; entrambe
comprendono sia l'abilitazione per la vela che per il motore. Visto che il
programma teorico d'esame e` comune, il velista col solo esame pratico per la
vela acquisisce tutte e due le abilitazioni, mentre l'utente del motore può
invece richiedere di sostenere solo la prova pratica per la conduzione di unita`
a motore e allora la sua patente e` limitata alla sola abilitazione per il
motore. La legge di riforma della nautica ha soppresso la distinzione delle
unita` da diporto in relazione al mezzo di propulsione. Le unita` a motore,
quelle a vela con m.a. e i motovelieri, hanno perduto il regime giuridico che
le caratterizzava. È da ritenere che nel futuro anche le abilitazioni (a vela e
a motore) verranno unificate.
Se poi, successivamente, la stessa persona vorra` estendere la sua abilitazione
anche alla navigazione a vela, sara` tenuta soltanto a sostenere la relativa
prova pratica d'esame. Ciò vale sia per le patenti entro 12 miglia che senza
limiti.
Se, invece, vorra` passare alla patente superiore, cioè da entro 12 miglia a
senza limiti, dovra` sostenere un esame integrativo teorico sulle materie non
comprese nel programma di esame della patente gia` conseguita.
Chi ha gia` conseguito sia la patente vela sia quella a motore, con documenti
separati in occasione della prima convalida, dovra` chiedere di riunire le due
abilitazioni in un unico documento.
Tali innovazioni sono state introdotte per semplificare, ma anche per adeguare
la normativa alle esigenze di un uso professionale della patente, come accade
per l'attivita` di skipper nel settore del noleggio, dove appunto e` richiesto
sia il possesso della patente vela che della patente motore.
Chi ha conseguito la patente per navi da diporto, che abilita a condurre unita`
superiori a 24 metri di lunghezza, può condurre anche tutte le unita` da diporto
di lunghezza inferiore a 24 metri a vela e a motore, comprese quelle a vela con
motori ausiliari e i motovelieri.
Per conseguire la patente per navi da diporto, si deve essere in possesso, da
almeno tre anni, dell'abilitazione alla navigazione senza alcun limite dalla
costa.
Vecchie patenti da 6 a 12 mg
La nuova normativa ha favorito anche i possessori della patente entro 6 miglia,
che hanno vista raddoppiata la distanza di navigazione della loro abilitazione.
Infatti, le patenti sia a motore che vela entro sei miglia, rilasciate fino
all'entrata in vigore delle nuove norme, sono state automaticamente estese a
dodici miglia senza necessita` di alcuna procedura o formalita` amministrativa.
Il che significa che l'estensione li abilita a raggiungere quasi tutte le isole
italiane, naturalmente con unita` che abbiano le caratteristiche necessarie a
navigare fino a 12 miglia (o, come detto sopra, abilitate senza limiti, se si
rimane nell'ambito delle 12 miglia, perche` vale la navigazione effettivamente
svolta).
Vecchie patenti senza limiti
Rimangono anche valide le patenti senza limiti sia per la vela sia per il
motore, rilasciate prima dell'entrata in vigore (16 gennaio 1998) del
Regolamento.
È previsto che tali patenti siano sostituite nel tempo, al momento della prima
convalida, con nuovi modelli.
Eta` richiesta
Per conseguire la patente nautica e` necessario aver compiuto i 18 anni, mentre
per le unita` conducibili senza patente le eta` minime sono le seguenti:
-
14 anni per natanti senza motore, a vela con superficie velica superiore a 4 mq
nonche` unita` a remi, che navigano entro un miglio dalla costa;
-
16 anni per i natanti a motore, per i natanti a vela con motore ausiliario e i
motovelieri con motori di potenza inferiore ai 40.8 HP ecc.;
-
18 anni per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario, motovelieri e per
quelle a motore di potenza inferiore ai 40.8 HP e relative cilindrate e nonche`
gli acquascooter o moto d’acqua”.
Nota: La nuova legge sulla nautica ha innalzato il limite di eta` per la
condotta degli acquascooter, ma non e` ancora chiaro se per condurre il mezzo e`
necessaria – o meno - la patente nautica. Secondo fonti ministeriali la patente
non e` obbligatoria ma la questione resta,tuttavia, sub-judice.
È stato confermato che si prescinde dall'eta` per coloro che partecipano ai corsi
delle scuole delle federazioni sportive e della Lega Navale Italiana, o ad
allenamenti e attivita` agonistica, a condizione che dette attivita` si svolgano
sotto la responsabilita` delle scuole e i partecipanti siano coperti
dall'assicurazione per la responsabilita` civile per i danni causati alle
persone imbarcate e a terzi.
Requisiti fisici
Non possono ottenere le patenti nautiche coloro che sono affetti da malattie
fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche, anatomiche o
funzionali che impediscono di svolgere con sicurezza le operazioni inerenti la
patente da conseguire o da convalidare. Il giudizio in proposito e` demandato a
un medico pubblico, con funzioni in materia medico-legale, che può rilasciare
certificazioni di idoneita` solo quando accerti e dichiari che le stesse non
pregiudicano la sicurezza della navigazione alla quale la patente abilita. In
caso di dubbi oppure quando siano da giudicare minorazioni fisiche o eventuali
protesi correttive, il giudizio di idoneita` può essere demandato alla
commissione medica locale, che giudica anche nei riguardi dei mutilati e
minorati fisici e di coloro per i quali sia fatta richiesta dall'autorita`
marittima o dal prefetto. Tutte le spese dei vari iter sono a carico degli
interessati e per essere ammessi all'esame la certificazione non può risultare
di data anteriore a 6 mesi dalla data di presentazione della domanda d'esame.
Si può ricorrere contro il giudizio delle commissioni mediche e per la perdita
dei requisiti fisici e psichici entro 30 giorni, al Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, che si avvale degli organi sanitari periferici
delle Ferrovie dello Stato
N.B. Molti fanno confusione tra certificato medico patente auto, che e` stato
automatizzato e arriva alla Motorizzazione direttamente, con quello per patente
nautica, che invece va ritirato e portato a mano all'ufficio marittimo, alla
motorizzazione Civile o alla scuola che fa da agenzia.
Indipendentemente dal periodo di validita` della patente, l'autorita` marittima e
la MCTC possono disporre che il titolare sia sottoposto a visita medica o a
esame di idoneita` qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici
e psichici prescritti.
Il recente regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche (DPR 431/97, in
vigore dal 17/1/98) costituisce il nuovo testo unico sulla materia, sostituendo
il precedente (DM 173/91). Può essere utile sottolineare alcuni aspetti del
nuovo regolamento, legati ai requisiti fisici necessari per il conseguimento
delle patenti nautiche.
Tra i requisiti visivi previsti dal nuovo regolamento non compare il visus
minimo: in attesa di una integrazione del testo di legge sembra ragionevole
risalire all'analoga normativa prevista dal Codice della strada, normativa
dalla quale discendono, adattati alla navigazione da diporto, i requisiti
fisici per le patenti nautiche.Le eventuali correzioni per visus naturale
inferiore al minimo prescritto, invece, sono dettagliatamente indicate dal
nuovo decreto. Per chi non gode della vista da entrambi gli occhi giunge un
incoraggiamento: il visus minimo non corretto richiesto all'occhio residuo e` di
7/10, contro gli 8/10 previsti dalla norma precedente.
Il nuovo regolamento, peraltro, scioglie un nodo interpretativo della norma
precedente a proposito della possibilita` di ottenere la patente nautica da
parte dei portatori di handicap, in particolare dei minorati degli arti. La
Commissione medica locale (lo stesso organismo competente per le patenti auto)
può intervenire riducendo i termini di validita` delle patenti, in relazione al
tipo di abilitazione richiesta, alla distanza dalla costa oltre la quale non si
può navigare, alle ore di navigazione, all'assunzione del comando di sole unita`
a motore nonche` le eventuali protesi. Anche con il vecchio regolamento ci si
poteva genericamente rivolgere alla Commissione medica ma questo nuovo decreto,
giustamente, prevede espressamente una sorta di patente speciale anche per la
nautica da diporto, in analogia a quanto gia` avviene per le patenti
automobilistiche. Nella sostanza, comunque, viene confermato il principio
informatore della sicurezza in mare: gli handicap degli arti non devono essere
tali da menomare forza e prontezza dei movimenti necessari per effettuare le
manovre per il comando e la condotta delle unita` da diporto.
Requisiti morali
Neanche possono ottenere la patente coloro i quali sono stati dichiarati
delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o che sono stati condannati
a una pena superiore a tre anni e ad altre condizioni previste dall'art. 6 del
regolamento (leggi n.1423/56, n.327/88, n.575/65, n. 685/75 e successive
modificazioni, n. 39/90 e D.P.R. N. 43/73), salvo che, nel frattempo, non siano
intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
Sospensione della patente
La patente nautica può essere sospesa temporaneamente qualora non sussistano
piu` i necessari requisiti fisici e psichici. Il recupero dell'idoneita` va
comunque attestato con una nuova certificazione medica.
Sono anche causa di sospensione:
-
la conduzione o il comando dell'unita` da diporto in stato di ubriachezza o
sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti (sospensione max 6
mesi);
-
atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumita` pubblica e
da produrre danni (sospensione max 3 mesi);
-
la richiesta del prefetto, per motivi di pubblica sicurezza (sospensione max 6
mesi).
Infine la patente e` sospesa causa l'inizio di un procedimento penale per i
delitti di omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime colpose, per i delitti
contro l'incolumita` pubblica ecc. di cui all'art. 25 del regolamento.
La sospensione e` annotata sulla patente.
Chi rilascia le patenti
Entro 12 miglia dalla costa:
gli Uffici Circondariali Marittimi e le Capitanerie di porto oppure gli uffici
provinciale della MCTC.
Senza limiti:
le Capitanerie di porto e gli Uffici Circondariali Marittimi.
Navi da diporto:
Capitanerie di porto.
La nuova legge sulla nautica prevede una revisione delle competenze degli uffici
marittimi e della motorizzazione civile in materia di nautica da diporto
Titoli professionali alternativi alla patente
Possono comandare e condurre unita` da diporto, nei limiti e con le modalita`
stabilite dal D.M. 5.7.94, n. 536, coloro in possesso di un titolo
professionale marittimo sia per il traffico sia per la pesca o per la
navigazione interna e muniti di libretto di navigazione in regolare corso di
validita`.
Patenti senza esami
Possono conseguire tutte le patenti nautiche senza esami, compresa la patente
per le navi, tutti gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore della Marina
Militare e delle Capitanerie di Porto in S.P.E. o del ruolo a esaurimento. I
loro requisiti devono essere comprovati dall'estratto matricolare o da una
dichiarazione del comando di appartenenza.
Invece, può conseguire senza esame nei limiti dell'abilitazione militare in
possesso, il personale delle forze armate, delle forze di polizia e dei Vigili
del fuoco, in servizio permanente o volontari di truppa in ferma breve,
abilitato al comando navale e alla condotta dei mezzi nautici da parte della
marina militare. Non possono conseguire la patente senza esame coloro che non
siano muniti di abilitazione rilasciata da una forza armata diversa dalla
Marina, fatta eccezione per il personale militare della Guardia di Finanza in
servizio permanente o volontari di truppa in ferma breve, in possesso di
specializzazione al comando di unita` navale rilasciata dai comandi della
Guardia di Finanza. Con circolare n. N-3 3848 del 4 luglio 2000 sono state
definite le modalita` per conseguire la patente – senza esame – da parte di
coloro che sono in possesso di un brevetto di abilitazione militare.
I suddetti, per ottenere la patente, devono presentare la medesima domanda e
documentazione degli aspiranti all'esame.
Il personale di cui sopra, una volta in congedo, gode ancora della stessa
possibilita` per cinque anni dalla cessazione del servizio, purche` in possesso
dei necessari requisiti fisici, psichici e morali.
Procedure per ottenere la nuova patente per le unita` da diporto
La domanda, come indicato sopra, può essere presentata sia agli uffici
provinciali della MCTC sia agli uffici marittimi quando si richiede la patente
entro 12 miglia, solo agli uffici marittimi quando si richiede la patente senza
limiti.
Essa deve essere preparata in duplice copia, di cui una in bollo, e corredata
dal certificato medico rilasciato da un medico pubblico con funzioni in materia
medico-legale, da due foto formato tessera e dall'attestato del pagamento della
tassa di ammissione agli esami.
La seconda copia della domanda, datata e protocollata viene restituita al
candidato e costituisce, con il documento di identita` personale, autorizzazione
provvisoria per le esercitazioni pratiche in barca. Essa vale tre mesi,
prorogabili per altri 3. Tra il rilascio del documento e l'esame devono passare
almeno trenta giorni.
Entro il termine di validita` dell'autorizzazione il candidato deve prenotarsi
per iscritto (o anche a mezzo fax) per sostenere l'esame presso l'ufficio cui
ha presentato la domanda, consegnando contestualmente le ricevute di pagamento
delle tasse e dei tributi previsti.
Nei 45 giorni successivi alla prenotazione egli sara` chiamato a sostenere le
prove di esame. Se sara` dichiarato idoneo, la patente gli sara` consegnata al
termine delle prove stesse. Chi non supera l'esame, teorico o pratico, può
ripetere la prova, una sola volta, senza dover ripagare. Il candidato assente
una volta può ripresentare la richiesta per sostenere l'esame una seconda
volta.
Commissioni d'esame
Per evitare le lunghe attese degli scorsi anni e rispettare i termini suddetti,
e` stato disposto che presso gli uffici marittimi possano operare
contemporaneamente piu` commissioni di esame, formate da personale altamente
qualificato.
Un'agevolazione per le scuole e` rappresentata dalla possibilita` di ottenere, su
domanda e accollandosene le spese, che le commissioni d'esame possono operare
anche presso le loro sedi quando i candidati siano piu` di dieci.
L'esaminatore e` unico per le patenti entro le 12 miglia; sono invece due per le
patenti senza alcun limite. La commissione e` integrata da un esperto velista
(tratto dall'albo della F.I.V. o della L.N.I.), nel corso della prova pratica a
vela, che entro le 12 miglia e` svolta con un'unita` da diporto a vela con motore
ausiliario (può essere anche un natante), riconosciuta idonea dalla commissione
di esame. Per la patente motore si utilizza, per la prova pratica, un'unita` a
motore.
Per la patente senza limiti la prova pratica va effettuata con un'unita`
iscritta al R.I.D. e abilitata alla navigazione per la quale si richiede la
patente.
Per la patente per nave da diporto, qualora non si disponga di una nave, la
prova pratica può essere svolta con un'imbarcazione di lunghezza non inferiore
a m 20.
Registro delle patenti nautiche
Gli uffici marittimi e quelli della MCTC annotano i dati relativi alle patenti
rilasciate su un apposito registro dell'ufficio, sul quale nel tempo sono
registrate le convalide e tutte le altre variazioni.
Tassa per il rilascio della patente
La tassa per il rilascio della patente per le navi e le imbarcazioni e` stata
soppressa. La marca da bollo per le eventuali domande da presentare agli uffici
marittimi resta di Euro 10,33.
Scuole nautiche
Per l'educazione marinaresca e la preparazione teorico-pratica per il
conseguimento delle patenti sono state da tempo istituite le "scuole nautiche",
che per operare devono essere munite di un'apposita autorizzazione rilasciata
dalla provincia, alla quale ne spetta anche il controllo amministrativo.
Le scuole nautiche attualmente esistenti, iscritte presso la Camera di
Commercio, e le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal D.M.
317/1995, possono richiedere tale autorizzazione alla competente provincia,
purche` abbiano idonee sistemazioni logistiche, attrezzature marinaresche e
strumenti nautici, nonche` insegnanti qualificati e dispongano di unita` da
diporto corrispondenti ai corsi di insegnamento effettuati. Nel frattempo, in
attesa della normativa provinciale, le scuole nautiche continuano a operare
presso gli Uffici marittimi, con le norme attualmente in vigore. Per le nuove
scuole nautiche e` necessario attendere l'emanazione del regolamento
provinciale.
Bollo annuale della patente nautica
Il bollo annuale per la patente nautica e` stato abrogato dalla legge n. 488 del
23.12.1999 (Finanziaria 2000).
Aggiornamento e convalida
A similitudine di quanto avviene per le patenti di guida automobilistiche, per
l'aggiornamento e la convalida delle nuove patenti e` previsto l'invio a
domicilio di un talloncino autoadesivo. Fin quando non saranno disponibili i
nuovi appositi modelli, le patenti nautiche continueranno a essere rinnovate
con l'osservanza della precedente normativa.
Durata, convalida e sostituzione delle patenti
La patente e` soggetta a rinnovo e la sua validita` dal momento del rilascio o
della convalida e` di 10 anni, ridotta però a 5 per i titolari che abbiano
superato i 60 anni e anche a meno per coloro che siano affetti da infermita`
fisiche o psichiche o minorazioni anatomiche o funzionali. Se la convalida
viene richiesta prima o dopo la data di scadenza, la durata successiva decorre
dalla data della convalida.
Costui, secondo le previsioni della legge di riforma della nautica, e` soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 207,00 a Euro 1.033,00. Chi
dimentica la patente a terra e` punito con la sanzione amministrativa da Euro
50,00 a Euro 500,00, mentre condurre un’unita` da diporto senza aver mai
conseguito la patente nautica, ovvero la stessa e` stata revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti, comporta una sanzione amministrativa che
va da Euro 2.066,00 a Euro 8.263,00 nonche` la sospensione della licenza di
navigazione dell’unita`, che viene annotata sul documento, per la durata di 30
giorni
Per la convalida il titolare deve presentare domanda in doppia copia, di cui
una in bollo, direttamente o con raccomandata all'ufficio marittimo
(Capitanerie e Uffici Circondariali marittimi) o all'Ufficio Provinciale della
MCTC che ha provveduto al rilascio. Essa va corredata del certificato di
idoneita` fisica (in bollo) di un medico pubblico (USL o altri) con funzioni in
materia medico legale, e il richiedente deve dichiarare di possedere i
necessari requisiti morali e, nel caso, l'eventuale possesso di altra
abilitazione al comando di unita` da diporto, compilando a tale scopo i quadri
a) b) e) ed f) dello schema di domanda che pubblichiamo nel box a parte.
È previsto che il competente ufficio provveda alla convalida della patente
nautica in possesso a vista ovvero invii all'interessato, entro 30 giorni, un
talloncino adesivo (da apporre sul documento) sul quale sono annotate anche le
eventuali prescrizioni risultanti dal certificato di idoneita` fisica.
Cambio di residenza
Per comunicare l'eventuale cambio di residenza si segue la stessa procedura di
cui sopra, comunicando con raccomandata all'ufficio che ha rilasciato la
patente, la dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza. La modifica
viene registrata sul Registro delle patenti nautiche.
Patenti deteriorate o illegibili
Sono sostituite seguendo la stessa procedura della convalida, ma con l'aggiunta
di due foto, di una marca da bollo da Euro 10,33, dello stampato a pagamento
(nel 2004 Euro 1,44). La validita` del duplicato e` la stessa del documento
sostituito, che viene ritirato e comunque annullato.
Smarrimento o distruzione della patente
Lo smarrimento, sottrazione o distruzione della patente va denunciata
all'autorita` di Pubblica Sicurezza che rilascia attestazione della denuncia
resa.
Il titolare, per ottenere il rilascio del duplicato, deve presentare al
competente ufficio, oltre alla domanda, in duplice copia, sullo schema citato,
l'attestazione della P.S., le ricevute comprovanti il pagamento del tributo
previsto (Euro 1,03, causale Capo XV - Cap. 3570, da effettuare sul c.c.p.
della Tesoreria Provinciale dello Stato di locale giurisdizione, utilizzando un
bollettino Mod. CH quater); due foto formato tessera. Copia della domanda,
restituita all'interessato, gli consente di comandare e condurre unita` da
diporto, nei limiti dell'abilitazione posseduta, per la durata di 30 giorni.
Il duplicato della patente ha la validita` del documento sostituito.
Le patenti nautiche conseguite in un Paese estero (anche se comunitario) non
possono essere convertite con quelle previste dalla legge italiana. Gli
stranieri e gli italiani residenti all’estero possono comandare unita` da
diporto di bandiera nazionale nei limiti dell’abilitazione in possesso.
Tuttavia, i cittadini italiani, quando rientrano definitivamente in Italia,
devono munirsi della patente nautica, non essendo piu` autorizzati al comando di
unita` da diporto con un’abilitazione estera.
Nota: La legge di riforma della nautica prevede una completa
revisione della normativa nel contesto comunitario e in quello degli accordi
internazionali.
UNITA' da DIPORTO
La nuova legge n. 172/2003 cambiato radicalmente la fisionomia della nautica.
E’ stata soppressa la distinzione delle unita` da diporto, in relazione al mezzo
di propulsione. Le unita` a motore, quelle a vela, anche se con motore
ausiliario e i motovelieri hanno perduto il regime giuridico che le
caratterizzava. Le unita` in quest’ottica sono classificate dal costruttore e
non piu` dalla legge in relazione al tipo di propulsore (vela o motore).
Secondo i principi fissati dalla novella, per unita` da diporto si intende “ogni
costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata
alla navigazione da diporto”.
Sono quindi scafi di qualsiasi forma e dimensione (a remi, a vela, o a motore),
destinati secondo la definizione di navigazione da diporto, a scopo sportivi e
ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.
In relazione alla lunghezza, misurata secondo gli standard armonizzati, le unita`
da diporto sono denominate:
Nave da diporto:
unita` con scafo di lunghezza superiore ai 24 m.
Imbarcazione da diporto:
unita` con scafo di lunghezza compresa tra m. 10,00 e 24,00 m.
Natanti da diporto:
-
unita` a remi
-
le unita` con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10,00 m;
-
ogni unita` da diporto, di cui alle precedenti lett. a) e b), destinata dal
proprietario alla sola navigazione interna.
Sulla formulazione giuridica delle unita` di cui alla lett. c) e` necessario
soffermarsi per fare qualche riflessione. Peraltro, la situazione si e`
ulteriormente intrigata con la nuova legge n. 172 del 2003 che non solo non ha
fatto chiarezza in ordine alla normativa preesistente ma l’ ha addirittura
complicata.
Dall’esame della norma si osserva che il precetto di cui alla lett. c) e` vuoto
di contenuto. Infatti, non si comprende perche` i proprietari dei natanti a remi
e quelli di unita` fino a 10 m., di cui alle lett. a) e b), debbano esprimere
una specifica volonta` (perche` questa e` la sostanza delle parole “destinata dal
proprietario”) per navigare nelle acque interne. Sarebbe un assurdo giuridico.
In realta` nel testo della lett. c) andava enunciato come “ogni unita` da
diporto, fino a 24 metri, destinata dal proprietario alla sola navigazione
nelle acque interne”. E’ stato omesso il riferimento alla lunghezza. Soltanto
in tal modo si sarebbero sanate le anomalie delle unita` fino a 24 metri che
navigano nelle acque interne, senza essere iscritte nei registri. Per meglio
comprendere l’intera vicenda, ecco la situazione che si e` creata sui laghi
successivamente al 1994. In proposito giova ricordare che l’art. 2bis della
legge n. 498/1994 (tuttora vigente) prevede che “per la navigazione nelle acque
interne, alle imbarcazioni si applicano le disposizioni di legge e di
regolamento previsti per i natanti.” La novella, sin dall’origine, destò non
poche perplessita` per la sua applicazione. Nell’intendimento del legislatore
dell’epoca, si voleva evitare che le imbarcazioni abilitate, secondo il vecchio
regolamento di sicurezza, alla navigazione senza limiti dalla costa dove ssero
avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza prescritte per
tale navigazione, anche quando navigavano nelle acque interne.
Nel periodo in esame la disciplina della nautica da diporto per le acque
interne, rientrava tra i compiti istituzionali della soppressa D.G. MCTC. Tale
Direzione Generale, con circolare diretta agli Uffici periferici della
navigazione interna, estesa successivamente agli Uffici marittimi, con
un’interpretazione che, con benevolo eufemismo, possiamo definire estensiva,
disponeva che le unita` da diporto fino a 24 m. rientravano nella categoria dei
natanti e pertanto, qualora il proprietario ne avesse fatta richiesta, potevano
essere cancellate dai Registri in cui erano iscritte.
A seguito di tale controverso parere, numerose unita`, destinate dal
proprietario a navigare permanentemente nelle acque interne, furono cancellate
dai R.I.D (sia degli uffici delle acque interne che di quelli marittimi) mentre
le unita` di nuova costruzione sono state ammesse a navigare senza essere
iscritte in alcun registro. Dal 1994 ad oggi sono alcune centinaia (ma non c’e`
una statistica) le unita` che hanno ottenuto la cancellazione dai registri per
effetto della citata circolare. Peraltro, la cancellazione ha avuto
un’accelerazione dopo il 1° gennaio 2000, a seguito dell’entrata in vigore
della legge n. 488/1999 che ha soppresso la tassa di stazionamento per i
natanti.
In conclusione, la nuova legge non ha portato alcuna novita` alla situazione
delle unita` fino a 24 metri che navigano nelle acque interne, rispetto alla
precedente legislazione. Anzi ci sono segnali secondo i quali nel redigendo
codice della navigazione da diporto le unita` di lunghezza superiore a 10 m.
dovranno essere iscritte (o alla reiscritte) nei registri, con tutte le
conseguenze immaginabili (titolo di proprieta`, visite di idoneita` iniziale per
le unita` non-CE, tasse, bolli e quant’altro).
REQUISITI DI AMMISSIBILITA` OLTRE LE
6 MIGLIA DALLA COSTA per le unita` non-CE
Imbarcazioni e natanti
(costruiti secondo le norme tecniche di cui alla legge 50/1971)
-
Lunghezza fuori tutto maggiore o uguale a m 5
-
Lunghezza al galleggiamento maggiore o uguale a m 4,5
-
Bordo Libero maggiore o uguale a m 0,45
-
Stazza Lorda maggiore o uguale a 1 ton
-
Se lo scafo e` completamente pontato deve essere provvisto di pozzetto
autovuotante
-
Se lo scafo e` parzialmente pontato, la pontatura deve essere estesa per almeno
0,25 L da prora, e lo scafo stesso deve essere provvisto di sistemazioni
permanenti di galleggiabilita` e di stabilita` in allagamento
-
Per le unita` propulse a motore il comando degli organi di governo deve essere a
distanza
Con impiego limitato nel Mare Mediterraneo
(Navigazione "M")
Imbarcazioni e natanti (esclusi canotti):
-
Lunghezza fuori tutto maggiore o uguale a m 5
-
Lunghezza al galleggiamento maggiore o uguale a m 4,5
-
Bordo Libero maggiore o uguale a m 0,45
-
Stazza Lorda maggiore o uguale a 1 tonn
-
Se lo scafo e` non pontato deve essere munito di sistemazioni permanenti di
galleggiabilita` ed avente stabilita` in allagamento
-
Se lo scafo e` parzialmente pontato, tale pontatura deve estendersi per almeno
0,25 L da prora
Canotti pneumatici:
-
Lunghezza fuori tutto maggiore o uguale a m 5
-
Lunghezza al galleggiamento maggiore o uguale a m 4,5
-
Bordo Libero maggiore o uguale a m 0,30
-
Stazza Lorda maggiore o uguale a 0,70 ton
-
Scafo provvisto di galleggiabilita` e stabilita` in allagamento e munito di
almeno 5 compartimenti stagni e indipendenti
DISTANZE DI NAVIGAZIONE E DOTAZIONI
Distanze di navigazione
Com'e` noto, fino al 16.6.1998, le unita` da diporto (natanti e
imbarcazioni) venivano costruite e abilitate alla navigazione (entro sei miglia
e senza alcun limite) sulla base dei criteri tecnici e la normativa di cui alla
legge 50/71 e successive modificazioni. Successivamente a tale data e` entrata
in vigore la Direttiva europea 94/25 CE, recepita con D.L.vo 436/96, che
prevede che tali unita` per poter essere commercializzate devono possedere i
requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva e riportare la
marcatura CE. Tale uniformita` di regole costruttive consente la libera
commercializzazione in tutti i Paesi comunitari sia delle produzioni europee
sia per quei produttori extraeuropei che richiedono e ottengono la
certificazione e il marchio CE adeguandosi alla qualita` richiesta, appunto,
dalla normativa comunitaria. I costruttori di unita` da diporto dei paesi terzi
per commercializzare le unita` CE devono tuttavia avere un proprio
rappresentante nel territorio comunitario.
L'attestazione di qualita` del prodotto può essere certificata soltanto dagli
organismi notificati che sono autorizzati in ambito comunitario a garantire la
rispondenza dei progetti, delle procedure produttive e dei prototipi alla
Direttiva suddetta. Gli organismi attualmente riconosciuti dall'Italia sono il
RINA, il DNV Modulo Uno, l'Istituto Giordano di Bellaria, l'ANCCP (Agenzia
Nazionale Certificazioni Componenti e Prodotti) e l'Udicer/Nautest di Riviera
del Brenta, Societa` Quality and Security di Salerno, ma i costruttori, se
vogliono, possono rivolgersi anche agli organismi degli altri paesi dell'Unione
Europea e viceversa. A loro volta i costruttori si impegnano a produrre le
unita` in maniera conforme ai prototipi certificati e sono autorizzati ad
apporvi il marchio CE.
Attenzione: le unita` non CE immatricolate prima del 16 giugno 1998 e munite
della licenza di navigazione possono uscire e rientrare tranquillamente sia nei
Paesi dell'U.E. sia extra-comunitari. I natanti che durante le vacanze vengono
portati fuori dai Paesi comunitari, non essendo prevista per essi alcuna
certificazione o documenti che li riconducano alla bandiera, rischiano di non
poter rientrare perche` senza marchio CE. A tale scopo, all'uscita dall'Italia,
sara` opportuno chiedere all'ufficio doganale di certificare che il mezzo
nautico si porta al seguito per turismo (con accurata descrizione delle
caratteristiche tecniche costruttive). Lo stesso e` consigliabile per gli
accessori. Per il motore invece fa fede il certificato d'uso rilasciato
dall'autorita` governativa nazionale. In pratica, tutto ciò che e` di nuova
costruzione deve essere marcato CE. Tale attestato dovra` essere esibito alla
frontiera, al ritorno, altrimenti il mezzo, anche se usato, verra` considerato
alla stregua di una nuova importazione da certificare CE e non potra` rientrare.
Via terra il problema e` di facile soluzione, perche` si passa davanti alla
dogana, ma via mare e` importante non dimenticarlo quando si lascia il porto di
casa, dove si e` conosciuti e piu` facilmente possono essere risolti i problemi.
Il principio della libera circolazione dei beni e` valido all'interno
dell'Unione Europea, verso l'esterno, invece, con la Direttiva si e` creata di
fatto una barriera che, comportando costi, ha anche il compito di scoraggiare
l'importazione.
Ma torniamo alla Direttiva europea. Con essa sono state decise categorie di
costruzione che rendono superflui ulteriori esami da parte degli enti tecnici
gia` di classificazione. Ne consegue che l'abilitazione al tipo di navigazione e`
insito nella categoria di costruzione certificata CE.
La nuova normativa comunitaria, improntata alla responsabilizzazione del
conduttore dell'unita`, prevede quattro categorie di costruzione stabilite in
funzione della forza del vento e dell'altezza significativa delle onde che
l'unita` e` idonea ad affrontare. Rientra nella responsabilita` dello skipper
utilizzare la barca nei limiti della categoria di progettazione assegnata dal
costruttore.
Quindi, per tutte le unita` costruite in base alla legge 50/71 e
commercializzate prima del 16.6.98, non cambia nulla. Per esse i limiti di
navigazione continuano a rimanere entro 6 miglia e senza alcun limite, con
l'unica deroga per quei natanti riconosciuti idonei a navigare fino a 12
miglia. Il nuovo regolamento di sicurezza prevede i mezzi di salvataggio e le
dotazioni di sicurezza da tenere a bordo per le diverse fasce di navigazione,
valide anche per i natanti.
Diversa, invece, e` la normativa prevista per le imbarcazioni munite di
marcatura CE.
Ai fini dell'abilitazione alla navigazione non si fa piu` riferimento alla legge
50/71, ma ai requisiti essenziali di sicurezza richiesti dal D.L.vo 436/96, che
classifica le unita` da diporto in quattro categorie distinte con le lettere A),
B), C) e D).
Secondo la legge di riforma della nautica, le unitunita` con “marchio CE”
,(natanti e imbarcazioni), possono navigare a qualsiasi distanza dalla costa,
purchè nel corso della navigazione vengano rispettati i limiti delle condizioni
meteo-marine stabilite per la categoria assegnata dal costruttore. In relazione
alla categoria di appartenenza le unita` della categoria A possono navigare
senza alcun limite dalla costa; quelle della categoria B con vento fino a forza
8 (burrasca) e onde di altezza significativa fino a 4 m. (mare agitato); quelle
della categoria C con vento fino a forza 6 (vento fresco) e onde di altezza
significativa fino a 2 m. (mare molto mosso); quelle della categoria D per la
navigazione nelle acque protette, con vento forza 4 (vento moderato) e onde di
altezza significativa fino a 0,5 m. (mare poco mosso). Rientra nella
responsabilita` del conduttore utilizzare l'unita` nei limiti della categoria di
progettazione raccomandati dal costruttore e riportati nel “manuale del
proprietario” che, dopo la riforma, anche i natanti non devono avere piu` a
bordo. Considerato che i requisiti di sicurezza di costruzione sono commisurati
alla categoria di progettazione e` prudente accertarsi prima di partire delle
condizioni meteo-marine, le previsioni nelle successive 12 ore nonchè il tempo
necessario per un rapido rientro in porto nei casi di emergenza o di improvviso
cambiamento delle condizioni meteorologiche. Va notato che nello spirito della
nuova legge anche i natanti possono navigare a qualsiasi distanza dalla costa
nel rispetto delle condizioni meteo-marine stabilite per ciascuna categoria. Ma
sulla questione della navigazione dei natanti fuori delle acque territoriali, e`
necessario fare alcune considerazioni di diritto internazionale. Al riguardo,
si sottolinea che l'allontanamento oltre le 12 miglia dalla costa costituisce
una violazione ai principi del “genuine link” stabilito dalla convenzione
internazionale delle Nazioni Unite, sul diritto del mare di Montego Bay del
1982, recepita dall'Italia con legge n. 689 del 1994, secondo i quali per le
unita`, di qualsiasi specie e tonnellaggio, in navigazione nell'alto mare (fuori
delle acque territoriali nazionali e comunitarie) deve esistere uno stretto
legame tra la nave e la bandiera dello Stato di appartenenza, comprovato dai
documenti di bordo. I natanti, com'e` noto, essendo unita` non iscritte nei
registri non sono muniti di alcun documento che ne identifichi la nazionalita`,
venendo così a mancare il requisito di collegamento con la bandiera. Non
bisogna dimenticare che nell'alto mare la polizia della navigazione e`
esercitata dalle navi militari dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione le
quali possono procedere, qualora ne ricorrano le circostanze, anche ad
inchiesta di bandiera e al sequestro dei mezzi nautici.
Sicurezza della navigazione
Ricordiamo che le dotazioni e le attrezzature di sicurezza da tenere a bordo
non sono piu` legate all'abilitazione dell'unita`, ma alla distanza dalla costa
in cui si svolge la navigazione. Uno dei principi da non dimenticare e` che la
sicurezza della navigazione inizia in banchina prima della partenza. Rientra
nella responsabilita` del conduttore avere a bordo le dotazioni necessarie per
affrontare la navigazione programmata. Nella fascia dei 300 metri dalla costa,
le unita` da diporto (anche se imbarcazione) possono navigare senza dotazioni di
sicurezza, poi, man mano che ci si allontana i mezzi di salvataggio e le
attrezzature di sicurezza aumentano in relazione alla distanza dalla costa. Ai
fini della tutela delle attivita` ricreative che si svolgono lungo le spiagge,
nella fascia costiera dei 1.000 metri dalla costa la velocita` delle unita` da
diporto e` limitata a 10 nodi.
Dotazioni di sicurezza per le diverse fasce di navigazione
Ecco i mezzi e le dotazioni di sicurezza da tenere a bordo, ponendo in evidenza
che i remi, l’ancora, i cavi, la gaffa, il mezzo di governo ausiliario, la
sassola, ecc. non sono indicati come attrezzi obbligatori ma sono tuttavia
indispensabili a bordo:
Navigazione nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua:
-
cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo);
-
un salvagente anulare con cima.
Navigazione entro 300 metri dalla costa:
Non sono previsti mezzi di salvataggio o dotazioni di sicurezza.
Nota: le unita` (natanti compresi) di lunghezza superiore a m 7 quando sono
all’ancora devono mostrare un pallone nero avente un diametro di 60 cm.
Entro un miglio dalla costa: (un miglio corrisponde a m 1.852):
-
cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)
-
un salvagente anulare con cima;
Ulteriori dotazioni di sicurezza obbligatorie per le unita` senza Marcatura CE
(quelle con il marchio CE sono gia` provviste e sono indicate nel manuale del
proprietario):
-
pompa o altro attrezzo di esaurimento;
-
mezzi antincendio - estintori
Note:
1) I natanti devono avere a bordo solo un estintore, indipendentemente dalla
potenza del motore;
2) per le imbarcazioni il numero degli estintori .
Navigazione entro tre miglia dalla costa:
-
cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo);
-
salvagente anulare con cima;
-
una boetta fumogena;
-
due fuochi a mano a luce rossa; Nota: la boetta fumogena e i fuochi a mano hanno
una validita` di 4 anni decorrenti dalla data di fabbricazione.
-
fanali regolamentari
Note:
a) per la navigazione diurna fino a 12 miglia dalla costa i fanali possono
essere sostituiti da una torcia di sicurezza a luce bianca;
b) un'unita` a motore fino a m 7,00 e con velocita` fino a 7 nodi può mostrare un
fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte; essa deve, se possibile, mostrare
inoltre i fanali laterali;
c) in un'unita` a vela inferiore a m 20,00 i fanali regolamentari possono essere
combinati in un unico fanale fissato in testa o vicino alla testa d'albero,
dove possano essere visti con piu` facilita`.
-
apparecchi di segnlazione sonora (fischietto);
Nota: le unita` di lunghezza superiore a m 12,00 devono essere munite di fischio
e campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile
(tromba)).
-
Le unita` a vela devono avere a bordo un segnale conico che va mostrato (con il
vertice in basso) quando procedono contemporaneamente a vela e a motore;
Ulteriori dotazioni di sicurezza obbligatorie solo per le unita` senza Marcatura
CE (quelle con il marcho CE sono gia` provviste):
-
pompa o altro attrezzo di esaurimento;
-
mezzi antincendio - estintori
Note:
1) I natanti devono avere a bordo solo un estintore, indipendentemente dalla
potenza del motore;
2) per le imbarcazioni il numero degli estintori.
Navigazione entro sei miglia dalla costa:
-
le dotazione di sicurezza previste per la navigazione entro 3 miglia dalla
costa, nonche`:
-
una boetta luminosa;
-
due boette fumogene (anziche` una);
-
due razzi a paracadute a luce rossa;
Nota: i segnali di soccorso indicati ai numeri 3 e 4 hanno una validita` di anni
4 dalla data di fabbricazione (i segnali scaduti vanno restituiti al
rivenditore).
Navigazione entro 12 miglia dalla costa:
-
le dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro 3 miglia dalla
costa, nonche`:
-
apparecchio galleggiante (per tutte le persone a bordo. I vecchi "atolli" che
rispondono ai requisiti di cui al D.M. 2.12.1977 sono tuttora validi);
-
una boetta luminosa;
-
due boette fumogene;
-
bussola e relative tabelle di deviazione (le tabelle sono obbligatorie solo per
le imbarcazioni ma non per i natanti);
Nota: Le imbarcazioni da diporto, con o senza Marcatura CE, per navigare a
distanza superiore alle sei miglia devono essere munite della tabella di
deviazione vistata dall'Autorita` marittima. A tale scopo la bussola installata
a bordo deve essere sottoposta a compensazione da parte di personale
autorizzato dalle Capitanerie di Porto, che al termine delle operazioni (giri
di bussola) rilascia la tabella delle deviazioni residue. Le tabelle non hanno
una scadenza e pertanto non vanno rinnovate in occasione delle visite
periodiche per il rinnovo del certificato di sicurezza. Rientra nella
responsabilita` del conduttore verificare il corretto funzionamento della
bussola e aggiornare i valori delle deviazioni.
-
due razzi a paracadute a luce rossa;
Nota: i segnali di soccorso di cui ai numeri 4 e 6 hanno una validita` di anni 4
dalla data di fabbricazione (i segnali scaduti vanno restituiti al
rivenditore).
-
apparato VHF. Con l’installazione dell’apparato deve essere richiesta la
licenza di esercizio e a bordo deve essere presente un operatore munito del
certificato limitato Rtf.
Navigazione entro 50 miglia dalla costa:
-
zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo);
-
cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo);
-
salvagente anulare con cima;
-
una boetta luminosa;
-
due boette fumogene;
-
bussola e relative tabelle di deviazione (per le tabelle vedi nota precedente);
-
un orologio, un barometro, un binocolo;
-
Carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione e strumenti di
Carteggio;
Nota: Le Carte nautiche possono essere sostituite con quelle elettroniche ma il
DM 10.7.2000 che stabilisce le modalita` di impiego della Cartografia digitale
prevede che, nei casi di avaria al sistema principale dell’ECS (Electronic
Chart System), debba essere presente a bordo un sistema ausiliario che può
essere costituito da altro sistema della stessa classe o di classe inferiore
ovvero da un portafoglio di Carte nautiche in scala 1:250.000 o maggiore in
relazione alla navigazione da intraprendere.
-
tre fuochi a mano a luce rossa;
-
tre razzi a paracadute a luce rossa;
Nota: i segnali di soccorso di cui ai numeri 5, 9 e 10 hanno una validita` di
anni 4 dalla data di fabbricazione (i segnali scaduti vanno restituiti al
rivenditore).
-
cassetta di pronto soccorso(Tabella D - Decreto Ministero Sanita` n. 279 del
1988);
-
fanali regolamentari;
Note:
a) per la navigazione diurna fino a 12 miglia dalla costa possono essere
sostituiti da una torcia di sicurezza a luce bianca;
b) un'unita` a motore fino a m 7,00 e con velocita` fino a 7 nodi può mostrare un
fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte; essa deve, se possibile, mostrare
inoltre i fanali laterali;
d) in un'unita` a vela inferiore a m 20,00 i fanali regolamentari possono essere
combinati in un unico fanale fissato in testa o vicino alla testa d'albero dove
posano essere visti con piu` facilita`.
-
apparecchi di segnalazione sonora (fischietto);
Nota: le unita` di lunghezza superiore a m 12,00 devono essere munite di fischio
e campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile
(tromba).
-
strumento di radioposizionamento (Loran, GPS, ecc.);
-
apparato Vhf. Con l’installazione dell’apparato deve essere richiesta la
licenza di esercizio e a bordo deve essere presente un operatore munito del
certificato limitato Rtf.;
-
riflettore radar;
-
le unita` a vela devono avere a bordo un segnale conico che va mostrato (con il
vertice in basso) quanto procedono contemporaneamente a vela e a motore.
Le seguenti ulteriori dotazioni di sicurezza sono obbligatorie solo per le
unita` senza Marcatura CE (quelle con il marchio CE sono gia` provviste):
-
pompa o altro attrezzo di esaurimento;
-
mezzi antincendio - estintori
il numero degli estintori.
Navigazione senza alcun limite:
-
I mezzi e le dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro 50 miglia
dalla costa, nonche`:
-
tre boette fumogene;
-
quattro fuochi a mano a luce rossa;
-
quattro razzi a paracadute a luce rossa;
-
E.P.I.R.B. (Emergency Position Indicating Radio Beacon). Non sono previste
caratteristiche regolamentari. Esistono due tipi: classe A con frequenza di 406
MHz e classe B (mini) con frequenza di 243 MHz ed entrambi con un segnale faro
sulla frequenza di 121,5 MHz.
Requisiti dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza
I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza
devono rispondere ai requisiti previsti dalle seguenti disposizioni:
-
zattere di salvataggio:conformi al D.M. 12.8.2002 n. 219. Nota: devono essere
sottoposte a revisione ogni 2 anni presso stazioni autorizzate dal fabbricante.
-
apparecchi galleggianti (gonfiabili): conformi al D.M. 29.9.1999 n. 412; Nota:
devono essere controllate ogni 4 anni presso stazioni di revisione del
fabbricante o dallo stesso autorizzate.
-
salvagenti anulari o a ferro di cavallo: conformi al D.M. 29.9.1999, n. 385;
-
cinture di salvataggio: conformi al D.M. 10 maggio 1996 (quelle che riportano
il marchio CE);
-
riflettori radar: conformi al D.M. 29.9.1999, n. 386;
-
segnali di soccorso: conformi al D.M. 29.9.1999, n. 387 (per i razzi, i fuochi
a mano e i segnali fumogeni la validita` e` di 4 anni dalla data di
fabbricazione);
-
bussole magnetiche: conformi al D.M. 29.9.1999, n. 388(per le tabelle di
deviazione vedi sezione certificato di sicurezza e nota relativa alla
navigazione entro 12 miglia).
Secondo le previsioni del regolamento di sicurezza sulla navigazione da
diporto, sono riconosciuti inoltre validi i mezzi di salvataggio (individuali e
collettivi) e le dotazioni di sicurezza previsti dalla normativa dell’Unione
Europea e dalle Convenzioni internazionali. Pertanto le cinture di salvataggio
e gli altri mezzi e attrezzature di sicurezza stabiliti dalla “Convenzione
Solas 74 come emendata” per le navi commerciali, possono essere impiegati a
bordo anche delle unita` da diporto. I mezzi e le attrezzature di sicurezza,
fatta eccezione delle nuove zattere di salvataggio, sulle quali e` indicato il
“nome o numero identificativo dell’unita`” possono ruotare da un mezzo nautico
all’altro poiche` non esiste alcuna norma che preveda la marcatura delle stesse
con riferimento all’unita`.
Sono altresì ritenuti validi i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza
previsti dalle precedenti disposizioni, esistenti a bordo alla data di entrata
in vigore del nuovo regolamento (avvenuto il 1° gennaio 2000) e la loro
sostituzione e` obbligatoria solo in caso di deterioramento, cattivo
funzionamento o per scadenza nella validita` e ove previsto l'obbligo di
provvedere alla revisione periodica.
Certificato di sicurezza
Il certificato di sicurezza e` rilasciato, contestualmente alla licenza di
navigazione, all'atto della prima immatricolazione nei registri dal competente
dall'ufficio. Con la riforma della nautica i registri delle imbarcazioni da
diporto sono tenuti dalle Capitanerei di Porto, dagli Uffici Circondariali
Marittimi nonch&eacuta; dagli Uffici Provinciali (ex MTCT) autorizzati dal
Ministro. Gli Uffici Locali Marittimi e le Delegazioni di Spiaggia non sono piu`
autorizzati a tenere i registri. Il nuovo regolamento di sicurezza non ha
modificato la validita` del certificato di sicurezza. Per le unita` nuove
appartenenti alle categorie C e D marcate CE e per quelle costruite in base
alla legge 50/1971 abilitate alla navigazione fino a 6 miglia dalla costa, il
certificato di sicurezza ha una validita` di 10 anni. Per le unita` con marcatura
CE, delle categorie A e B e per quelle costruite con i criteri della legge
50/1971 la validita` del certificato e` invece di otto anni. Per entrambe le
tipologie di unita` le visite periodiche devono essere effettuate ogni 5 anni.
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE DOTAZIONI

Mezzi di
salvataggio e dotazioni di sicurezza minime da tenere a bordo delle
imbarcazioni e natanti da diporto in relazione alla distanza dalla costa o
dalla riva
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A) Dotazioni di sicurezza per le unita` da diporto (con o senza marcatura CE) |
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| Zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo) |
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| Apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo) |
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| Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo) |
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| Salvagente anulare con cima |
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| Boetta luminosa |
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| Boetta fumogena |
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| Bussola e tabelle di deviazione (a) |
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| Orologio |
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| Barometro |
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| Binocolo |
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| Carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione |
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| Strumenti da Carteggio |
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| Fuochi a mano a luce rossa |
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| Razzi a paracadute a luce rossa |
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| Cassetta di pronto soccorso (b) |
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| Fanali regolamentari (c) |
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| Apparecchi di segnalazione sonora (d) |
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| Strumento di radioposizionamento (Loran, GPS) |
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| Apparato VHF |
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| Riflettore radar |
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| EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) |
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B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unita` senza marcatura CE |
 |
| Pompa o altro mezzo di esaurimento |
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| Mezzi antincendio - Estintori (e) |
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Note:
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Le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto
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Secondo la tabella D allegata al Decreto del Ministero della Sanita` n. 279 del
28 maggio 1988
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Nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa i fanali
regolamentari possono essere sostituiti da una torcia di sicurezza a luce
bianca
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Per le unita` aventi una lunghezza superiore a metri 12 e` obbligatorio anche il
fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro
portatile)
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I natanti indipendentemente dalla categoria del motore, devono vere a bordo
solo un estintore. Per le imbarcazioni il numero degli estintori e la capacita`
estinguente sono stabiliti alla lettera A) della tabella annessa al D.M
232/1994
CINTURE E GIUBBOTTI DI
SALVATAGGIO
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Com'e` noto, dal 1° gennaio '96, tutte le cinture di salvataggio con la dicitura
"Tipo conforme al D.M. 2.l2.1977" sono state dichiarate non valide. Con Decreto
del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 10 maggio '96 (pubblicato sulla
G.U. n.109 dell'11.5.96), sono utilizzabili come dotazioni di bordo soltanto:
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le cinture di "tipo approvato" dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione
(ovvero da uno degli Stati membri della C.E.E., conformi alla Convenzione di
Londra 1974, non emendata e come emendata dalla SOLAS 74/83);
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le cinture di salvataggio e gli aiuti al galleggiamento con marcatura CE.
Queste ultime devono essere del tipo a giubbotto o a stola, adatte alla taglia
dell'utilizzatore. In particolare:
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sono consentiti a bordo giubbotti CE nei tre modelli 100 (EN 395), 150 (EN
396), 275 (EN 399);
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per le persone che svolgono attivita` sportive o ricreative, per le quali e`
obbligatorio indossare permanentemente una cintura di salvataggio, oltre ai
modelli di cui alla lettera a), e` consentito anche il modello 50 (EN 393).
Considerato che le caratteristiche di impiego delle unita` da diporto comportano
rotazioni continue di ospiti di taglie diverse e che il ristretto numero delle
persone trasportabili rende impossibile un'accettabile dotazione di cinture di
salvataggio a percentuali di taglie, sono consentite anche cinture del tipo a
stola purche` non inferiori a 100 N per gli adulti e non superiore a 60 N per i
bambini e i ragazzi. Per i modelli gonfiabili di cinture di salvataggio e di
aiuti al galleggiamento non sono ammessi sistemi di gonfiaggio manuali e/o
orale. Le cinture di salvataggio CE devono essere provviste di strisce
retroriflettenti.
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
La tabella D, attualmente vigente, del decreto 25/5/88, prevede per le sole
imbarcazioni che navigano a distanza superiore alle 12 miglia dalla costa - che
non abbiano equipaggio personale marittimo arruolato - di tenere a bordo una
cassetta di pronto soccorso costituita da un contenitore in materiale rigido, a
chiusura stagna, facilmente asportabile e galleggiante, contenente quanto
segue:
Medicinali per uso esterno:
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disinfettante a base di ammonio quaternario (flacone da 250 cc.);
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ammoniaca (1 flacone di vetro scuro):
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n. 5 rotoli di bende di varie misure;
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cerotto adesivo (1 confezione);
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cerotto medicato (1 confezione);
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cotone idrofilo (1 confezione da 250 g);
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1 forbice;
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garza idrofila compressa (1 confezione di varie misure);
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garza vaselinata compressa (1 confezione);
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1 laccio emostatico;
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1 stecca per fratture.
N.B. controllare la scadenza sulle confezioni per non incorrere in un
verbale di multa. Per le unita` con equipaggio a bordo il materiale indicato va
integrato dal seguente (come da tabella A annessa al decreto n. 279 del
25.5.1988).
Analgesici – Antipiretici – Antireumatici:
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A base di acido acetilsalicilico: compresse da 500 mg gastroresistenti, n. 20;
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A base di derivati pirazolinici: compresse n. 10, gocce, flaconi n. 1;
Analgesici – Antispastici:
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Discoidi 10 mg: n. 20;
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Fiale: n. 3;
Antiemorragici:
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A base di acido tranexanico: fiale da 5 ml;
Antistaminici – Antiallergici – Antishock:
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A base di desclorfeniramina maleato: compresse 2 mg n. 30;
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A base di metilprednisolone: fiale da 20 mg n.1 scatola;
Collirio a base di ossibuprocaina: flacone con contagocce da 20 ml n.1;
Gocce antiodontalgiche (mal di denti): flacone o fialette, n.1;
Unguento:
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A base di prometazina: cremao pomata 2% tubetti, n.1;
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Contro le ustioni: spray da 100 g. flacone o tubetti pomata da 30 g;
Disinfettanti liquidi per uso esterno:
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Acqua ossigenata a 12 volumi: g.100;
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Tintura di iodio: g. 50;
Bende di mussola idrofila: confezioni di varie misure n. 2;
Manuale di pronto soccorso;
Pacchetti sterili di medicazione di varie misure: n. 2;
Siringhe monouso: da cc. 5 (n. 2) e da cc. 10 (n. 2);
Termometro clinico.
CARATTERISTICHE DEGLI ESTINTORI
A) Natanti: per la navigazione da entro un miglio a 12 miglia dalla costa
B) Imbarcazioni: per la navigazione da entro un miglio a senza alcun limite
Note
Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacita` estinguente
dell'estintore. A un numero piu` alto corrisponde una maggiore capacita`
estinguente. La capacita` indicata nelle tabelle e` la minima richiesta. La
lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore e`
idoneo a spegnere. Sulle unita` da diporto possono essere sistemati anche
estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C, purchè omologati anche per
la classe di fuoco B. La verifica periodica degli estintori non e` richiesta. Il
controllo consiste nell'accertamento del buono stato di conservazione e
l'indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico
(zona verde).
Classificazione dei fuochi secondo la normativa CEN – Comitato Europeo
Normative
BANDIERA, SIGLA E NUMERO D'ISCRIZIONE
Sono numerose le multe elevate per la mancata esposizione della bandiera: non e`
obbligatorio esporla sui natanti, ma solo sulle unita` iscritte, in funzione
delle possibilita` offerte dalle sovrastrutture, insomma dov'e` piu` logico,
visibile e possibile.
Sigla e numero d'iscrizione
Numeri e lettere devono essere alti almeno 20 cm o piu`, con larghezza
proporzionale, ed applicati sulla dritta della prora e sulla sinistra della
poppa.
AGGIORNAMENTO SUL VHF
Con la legge di riforma della nautica e` stata fatta finalmente chiarezza in
ordine alle modalita` per l'installazione e l'uso degli apparati Vhf a bordo
delle imbarcazioni, senza piu` distinzione tra apparati fissi e portatili, delle
navi e anche (ecco la novita`) per i natanti da diporto. In particolare e` stata
definitiva la procedura per il rilascio della licenza di esercizio Rtf
(provvisoria e definitiva), l'uso degli apparati per la corrispondenza pubblica
(con affidamento della gestione alle concessionarie Telecom o Telemar) o per i
soli casi di emergenza e soccorso, con assunzione della responsabilita` del
funzionamento degli apparati. Sono state stabilite le modalita` per il passaggio
dall'una all'altra forma di impiego con la precisazione che la licenza e`
valida, indipendentemente dall'uso e la medesima va cambiata soltanto nel caso
di sostituzione dell'apparato (o nel caso di installazione di uno aggiuntivo) e
infine che tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita`
da diporto, muniti della dichiarazione di conformita` alla normativa vigente,
non sono soggetti nè a collaudo ne` a ispezione.
Ai possessori di natanti che intendono installare un apparato Vhf a bordo
(fisso o portatile) la licenza di esercizio e` rilasciata direttamente
dall'Ispettorato Regionale delle Comunicazioni, del luogo di residenza del
richiedente. Il medesimo Ispettorato provvede anche ad assegnare un nominativo
di chiamata valido indipendentemente dal natante in cui l'apparato viene
installato. In sintesi e` stata istituita una licenza Rtf personalizzata che,
contrariamente alle imbarcazioni, non ha alcun collegamento con l'unita`. Anche
gli apparati di queste unita` possono essere utilizzati per la corrispondenza
pubblica ovvero soltanto per i casi di emergenza e soccorso.
Per ottenere la licenza Rtf per le navi e le imbarcazioni da diporto, la
domanda, corredata dalla dichiarazione di conformita` va intestata
all'Ispettorato Regionale delle comunicazioni competente per territorio e
presentata all'Ufficio di iscrizione dell'unita` che provvede all'assegnazione
del nominativo internazionale, al rilascio della licenza Rtf provvisoria e a
trasmettere la documentazione all'Ispettorato stesso, ai fini del rilascio
della licenza definitiva. Da notare che la licenza provvisoria non ha un limite
temporale ma e` valida fino alla consegna di quella definitiva. La licenza (con
le caratteristiche tecniche del Vhf) e` riferita all'apparato installato a bordo
sia che venga impiegato per il traffico di corrispondenza sia ai soli fini
della sicurezza della navigazione.
Nel caso di smarrimento o distruzione, il duplicato della licenza Rtf va
richiesto all'Ispettorato Regionale che ha rilasciato il documento originale.
Per l'uso dell'apparato, deve essere sempre presente a bordo un persona munita
del certificato Rtf. Il documento si consegue senza esame presentando la
domanda (in bollo) al competente Ispettorato Regionale delle Comunicazioni,
redatta su modulo pre-determinato, allegando due fotografie, di cui una
autenticata, l'attestazione di pagamento di Euro 0,52 e una marca da bollo.
Note:
Il telefonino a bordo non e` vietato, ma non sostituisce l'apparato Vhf quando
obbligatorio.
Uso dell'apparato VHF ai soli fini della sicurezza della navigazione
Chi vuole disdire
il contratto di utenza della sua imbarcazione o natante con le societa`
concessionarie per usare l'apparato a soli fini di sicurezza, può farlo, però
rispettando i tempi previsti dal contratto stesso. Essendo la durata annuale,
la disdetta deve pervenire almeno entro il 30 ottobre di ciascun anno con
raccomandata A/R. Ciò fatto, e` necessario presentare una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio al competente Ispettorato Territoriale Regionale
del Ministero delle Comunicazioni per certificare che non si intende piu`
effettuare traffico radiotelefonico, ma si limita l'uso del VHF ai soli fini
della sicurezza. In tal caso, conservano la loro validita` tutte le
certificazioni a suo tempo rilasciate dalla concessionaria per conto del
Ministero delle Comunicazioni, compreso il nominativo internazionale assegnato
dalle Capitanerie di porto.
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